La norma nazionale che contiene le disposizioni relative ai requisiti minimi di sicurezza e salute per l’uso delle attrezzature di lavoro utilizzate per i lavori temporanei in quota (ponteggi, scale portatili a pioli e sistemi di accesso e posizionamento mediante funi) è il Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n.235: “Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori” a cui ha fatto seguito il Decreto legislativo del 9 aprile 2008 (Testo Unico sulla Sicurezza) n. 81 – “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” – in particolare l’Art. 115 “Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto”). Per ciò che concerne la progettazione, il Testo Unico (D.L. n. 81/2008) impone l’obbligo di creare una documentazione contenente l’analisi dei rischi, le misure di sicurezza adottabili e le modalità di utilizzo del sistema, per consentire un’adeguata informazione degli utilizzatori da parte dei responsabili dei lavori. Deve inoltre essere presente la verifica e il calcolo della resistenza degli ancoraggi, la dichiarazione di conformità dei prodotti utilizzati e il manuale di manutenzione, montaggio e uso (redatto dal produttore). Infine, dopo l’installazione di una linea vita è fondamentale procedere periodicamente allarevisione del sistema. L’intervento - di personale competente - è richiesto sempre in seguito al montaggio, prima della messa in servizio del sistema, Si rende inoltre obbligatoria un’ispezione, prima di procedere a un ulteriore uso, in seguito a un arresto di caduta. |